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Bilancio sociale – Le Linee Guida in sintesi

Dal numero di settembre ottobre 2019 di Nuova Proposta riproponiamo l’articolo di Alessio Affanni che sintetizza i principali contenuti delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale negli enti del Terzo Settore approvate dal Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale è obbligatorio per gli enti del Terzo Settore che hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, come stabilisce il Codice del Terzo Settore.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 contiene le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9/8/2019. Di seguito una sintesi dei contenuti.

Cos’è il bilancio sociale
Il bilancio sociale – si legge nella Linee guida – può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”, ed è sintetizzabile con il termine anglosassone di “accountability”. Tale termine comprende e presuppone, oltre ai concetti di responsabilità, quelli di “trasparenza” e “compliance”: il primo inteso come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione ai fini della visibilità di decisioni, attività e risultati; con “compliance”, invece, ci si riferisce al rispetto delle norme.
Il bilancio sociale non deve essere confuso con la relazione di missione, che insieme allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario forma il bilancio di esercizio.
Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni:
– la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie contenute nel bilancio di esercizio;
– la possibilità, per i soggetti interessati, di conoscere il valore generato dall’organizzazione ed effettuare comparazioni, nel tempo, dei risultati conseguiti.

Gli enti tenuti alla redazione del bilancio sociale
Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale:
– gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro;
– i centri di servizio per il volontariato;
– le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali;
– i gruppi di imprese sociali.
Gli enti non tenuti per legge potranno comunque redigere il bilancio sociale e pubblicarlo (ad es. sul proprio sito istituzionale). Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le presenti Linee guida, ma si suggerisce, comunque, di seguirne le indicazioni.
Ovviamente, solo i documenti conformi alle presenti Linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».

I destinatari del bilancio sociale
Sono diversi i soggetti interessati al bilancio sociale (c.d. stakeholders). A titolo esemplificativo esso è destinato:
– agli associati, al fine di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del contesto esterno, nonché per verificare l’operato degli amministratori;
– agli amministratori, al fine di correggere/riprogrammare le attività a breve/medio termine, evidenziando i risultati positivi conseguiti o per confrontare i risultati nel tempo, verificando così l’efficacia delle azioni intraprese;
– alle istituzioni, al fine di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e anche per verificare le loro modalità di impiego dei fondi pubblici;
– ai potenziali donatori, al fine di valutare in maniera attendibile e trasparente in che modo l’ente utilizza le risorse ad esso devolute.

I principi di redazione del bilancio sociale
Le Linee guida richiamano i seguenti principi:
rilevanza: ossia inserire, senza omissioni, tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte dei destinatari;
completezza: considerando tutti i potenziali destinatari del documento, vanno inserite le informazioni rilevanti per ciascuno di essi, affinchè possano valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;
trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi sia aspetti positivi che negativi;
competenza di periodo: vanno rendicontati le attività ed i risultati sociali dell’anno di riferimento;
comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (variazione dei dati nel tempo) e spaziale (confronto con altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore);
chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera comprensibile, accessibile anche a lettori non esperti;
veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
attendibilità: i dati positivi devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata così come i dati negativi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti, invece, non devono essere prematuramente documentati come certi;
autonomia delle terze parti: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, deve essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia ed indipendenza di giudizio.

La struttura e il contenuto del bilancio sociale
Per gli enti di Terzo settore obbligati per legge alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate, suddivise in sezioni. In caso di omissione di una o più sezioni, l’ente sarà tenuto ad illustrare le ragioni di tale scelta.
1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: ad es. gli eventuali standard di rendicontazione utilizzati (e le eventuali variazioni nei metodi di misurazione verificatisi nel tempo);
2) Informazioni generali sull’ente: il nome dell’ente, il codice fiscale/partita IVA, la forma giuridica e il tipo di qualificazione come ente del Terzo settore (es. APS, rete associativa, impresa sociale, ecc.), la sede legale e le eventuali altre sedi operative, le attività statutarie e le eventuali altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale, ecc.;
3) Struttura, governo e amministrazione: ossia la consistenza e composizione della base sociale/associativa (se si tratta di associazione), il sistema di governo e controllo, nonché la composizione e responsabilità dei vari organi sociali (indicando in ogni caso i nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali); se rilevante (come nel caso delle associazioni), vanno evidenziati gli aspetti relativi alla democraticità interna; va inoltre fornita una mappatura dei principali stakeholders (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, ecc.). In particolare le imprese sociali (tranne le imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività delle imprese stesse;
4) Persone che operano per l’ente: tipologie, consistenza e composizione del personale con retribuzione (indicando struttura di compensi e retribuzioni) nonché dei volontari; vanno inoltre indicate le attività di formazione realizzate dall’ente in favore di lavoratori e volontari. Le informazioni sui compensi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli (eventuali) associati costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce;
5) Obiettivi e attività: informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sui risultati e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente;
6) Situazione economico-finanziaria: provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati, nonché informazioni sulle attività di raccolta fondi;
7) Altre informazioni: ad es. indicazioni su eventuali contenziosi/controversie in corso che abbiano rilevanza, oppure informazioni di tipo ambientale quali, ad es., indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) oppure, ancora, altre informazioni di natura non finanziaria come il rispetto della parità di genere, la lotta contro la corruzione ecc.;
8) Monitoraggio svolto dall’organo di controllo (modalità di effettuazione ed esiti): per le imprese sociali, ad esclusione delle cooperative sociali, riguarda l’osservanza delle finalità sociali e delle altre disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 112/2017: ad es. lo svolgimento, in via stabile e principale, delle attività che consentono di essere qualificati come “impresa sociale” oppure la presenza in misura non inferiore al 30% di lavoratori svantaggiati; ci si riferisce inoltre all’assenza dello scopo di lucro, al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività. Il bilancio sociale dovrà pertanto dare conto del monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti sopra indicati e dei relativi esiti (mediante la relazione dell’organo di controllo: tale relazione costituirà parte integrante del bilancio sociale).

L’approvazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio sociale
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo competente (organo di amministrazione e/o assemblea dei soci, in base alle disposizioni del proprio statuto) dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle Linee guida.
Gli enti sui quali grava l’obbligo di redazione e deposito provvedono al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
In particolare:
– per gli enti iscritti al Registro unico del Terzo settore il deposito deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento al bilancio dell’esercizio precedente;
– per le imprese sociali, in assenza di una specifica disposizione, si ritiene applicabile il medesimo termine, essendo anch’esse enti del Terzo settore.
Le disposizioni sin qui illustrate si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo al 2019, anno di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

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