Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle specificatamente autorizzate. Anche quelle sospese, però, possono continuare, se eseguite in modalità agile.
Divieto di spostarsi in un comune diverso da quello in cui ci si trova eccetto che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute. Non è più possibile il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono le disposizioni, valide dal 23 marzo al 3 aprile, previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo
Quali attività non sono sospese? Quelle previste dall’Allegato 1 del dpcm del 22 marzo (che comprende, ovviamente, anche i servizi di assistenza sociale residenziale)
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