Mentre il 5 per mille 2011 sale sull’ultimo treno disponibile, rappresentato dal decreto “milleproroghe” di prossima emanazione, per il reintegro della dote iniziale di 400 milioni di euro, dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, arrivano le istruzioni per la rendicontazione delle somme del 5 per mille destinate dai contribuenti.
Si tratta di un adempimento decisivo: serve per mantenere l’ammissione al 5 per mille, e per non dover restituire le somme riscosse.
In un nostro precedente intervento sull’argomento avevamo segnalato l’assenza di indicazioni su modalità e tempi della rendicontazione. Ora i ministeri del Lavoro e della Salute, quasi in contemporanea hanno reso disponibili sui propri siti sia le linee guida (istruzioni) che la modulistica da compilare rispettivamente per gli enti di volontariato e per quelli della ricerca sanitaria.
Concentriamoci sugli enti di volontariato. Parliamo di oltre 26.000 soggetti che proprio in questo periodo stanno ricevendo i fondi del 5 per mille 2008 relativi ai redditi 2007, prime somme soggette all’obbligo di rendicontazione.
Tutti gli enti che hanno ricevuto somme per il 5 per mille dal 2008 devono realizzare il rendiconto.
Gli enti che hanno percepito dal 5 per mille:
- per il 2008 un importo pari o superiore a euro 15 mila
- per gli anni successivi un importo pari o superiore a euro 20 mila
devono inviare il rendiconto con documentazione allegata (copia carta d’identità del legale rappresentante ed eventuale relazione illustrativa) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, via mail o via posta raccomandata agli indirizzi indicati nelle linee guida pubblicate.
Il termine per la redazione del rendiconto è stabilito entro un anno da quando si riceve l’importo spettante. Si fa riferimento al mese dell’accreditamento dell’importo. Ad esempio: se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell’ente il 7 ottobre 2010, il rendiconto dovrà essere redatto, ed eventualmente spedito, entro il 31 ottobre 2011. L’eventuale spedizione del rendiconto dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi al compimento dell’anno dalla riscossione. Continuando l’esempio precedente, il rendiconto dovrà quindi essere spedito entro il 30 novembre 2011.
I costi che vanno rendicontati sono solo ed esclusivamente quelli sostenuti con la quota del 5 per mille. Le somme percepite a titolo di 5 per mille, a partire dall’anno 2010 redditi 2009, non potranno essere destinate a coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sul 5 per mille (vedi Dpcm 23 aprile 2010, articolo 12).
I documenti giustificativi non vanno mai spediti, ma annullati con un’apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille percepita per l’anno di riferimento (il primo sarà il 2008). Tali documenti dovranno essere spediti solo su richiesta o esibiti in caso di controllo.
La rendicontazione proposta può essere sostituita dal bilancio di esercizio correlato dalla delibera di approvazione dell’organo amministrativo, qualora l’ente predisponga il documento annuale secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” redatto dall’Agenzia per le Onlus. Nel caso in cui le somme percepite non vengano completamente utilizzate, il documento contabile andrà integrato con il bilancio dell’anno successivo.
Ad oggi non sono ancora stati resi pubblici gli elenchi contenenti le somme riscosse da ciascun ente beneficiario.
Donatello Ferrari
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