Alla conclusione di una serie di pubbliche controversie, il Governo ha approvato il decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 "Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 che disciplina gli aspetti giuridici ed economici della giornata di giovedì 17 marzo 2011 dedicata alla celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia ed istituita dall’art. 7 bis del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.
L’art. 1 del D.L. n. 5/2011 stabilisce:
1. Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 27.5.1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza, ma in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
E’ chiara la ratio della norma. L’intento del legislatore, da una parte, mira a dare forte risalto al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dall’altra, tiene in giusta considerazione le finanze pubbliche e delle imprese private che, in questo periodo finanziariamente difficile, mal sopporterebbero ulteriori oneri economici.
Questo intento viene raggiunto affermando la neutralità economica della sostituzione della giornata del 4 novembre (già per legge coincidente con la prima domenica del mese di novembre) sia per la pubblica amministrazione che per i datori di lavoro privati; richiamando tanto gli istituti giuridici che quelli "contrattuali" vigenti. E’ dunque alla luce della disciplina di ogni singolo CCNL che deve essere interpretato il decreto legge in questione.
Com’è noto, per l’art. 50, paragrafo "riduzione di orario", del vigente CCNL UNEBA, la giornata del 4 novembre (già "defestivizzata") è compensata con una giornata di RoL e non prevede l’erogazione di alcuna maggiorazione. La sostituzione in questione non può quindi che essere effettuata alle medesime condizioni contrattuali, sia per il richiamo di legge ai singoli istituti contrattuali, sia per ottemperare al divieto di "nuovi e maggiori oneri" a carico della finanza pubblica e delle imprese private.
Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni:
1) Per i lavoratori che il 17 marzo saranno in servizio
Enti in cui si osserva l’orario settimanale di 38 ore, con maturazione di tutte le Rol ex art. 50: per i lavoratori verrà mantenuto il monte ore di Rol disponibili alla data, in quanto non sono godute.
Enti che osservano un orario settimanale inferiore a 38 ore, con assorbimento di tutte le Rol (art. 50, penultimo comma): al lavoratore nulla spetta, avendo già goduto, sotto forma di orario inferiore, delle Rol corrispondenti al 4 novembre;
2) Per i lavoratori che il 17 marzo non lavoreranno
Qualora dispongano di RoL accantonate: per tale ricorrenza verrà decurtata una giornata di Rol dal monte ore di Rol disponibili;
Qualora non dispongano di RoL (perché non maturate ovvero già usufruite, secondo quanto sopra descritto): addebito di 1 giorno o in Banca/ore, o con permesso, o con ferie.
3) Per i lavoratori che il 17 marzo non lavoreranno perché in turno di riposo
Non verrà corrisposto alcun riposo sostitutivo, come sopra precisato.
2 Comments
Vorreste per favore inviarmi le mansioni che competono ad un 5° livello previste dal contratto collettivo nazionale uneba? grazie
@fabiana Le mansioni sono descritte all’All.1 pag. 81 del CCNL Uneba.
Cordiali saluti,
redazione https://www.uneba.org