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Esperti Uneba – La Finanziaria 2010 conferma la detassazione del salario di produttività

La legge 23.12.2009 n.191 (Finanziaria 2010) al comma 156 ha prorogato per il 2010 la detassazione degli elementi retributivi legati alla produttività.

Eccone il testo.

co.156: Detassazione retribuzione legata alla produttività

“È prorogata per il 2010 la detassazione degli elementi retributivi legati alla produttività, disposta dagli artt. 4 e 5 della legge n. 2/2009 e originariamente contenuta nel decreto legge 93/2008.

Pertanto, possono essere detassati con l’aliquota del 10% gli elementi retributivi legati alla produttività corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel corso del 2009, hanno percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 35.000 euro”.

****

Riportiamo, per comodità di consultazione, le norme richiamate:

Decreto legge 93/2008

Art.2.
Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro

1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:   

a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;

b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;

c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base del reddito di cui al comma 5.

3. L’imposta sostitutiva e’ applicata dal sostituto d’imposta. Se quest’ultimo non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.

4. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

 

Legge 2/2009

Art. 5.

Detassazione contratti di produttivita’

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva in tale periodo non e’ lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

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