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Assunzione di OSS e infermieri dall’estero per l’emergenza Covid 19

La Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Marialucia Lorefice (M5S) ha risposto per iscritto alla lettera di Uneba, Aris, Ansdipp, Anaste e Agespi sulla gravissima carenza di infermieri nelle strutture sociosanitarie, anche a seguito delle assunzioni di infermieri avviate dalla sanità pubblica.  Un tema su cui Uneba aveva iniziato a farsi sentire già a ottobre 2020.
Le associazioni tra cui Uneba chiedevano nella lettera “di poter assumere a termine personale medico ed infermieristico di nazionalità estera, purché operante ed iscritto negli albi professionali del Paese di provenienza, esattamente come possono farlo gli enti del SSN, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica”.
La lettera era rivolta in prima battuta al ministro della salute Roberto Speranza, ma Uneba e le altre associazioni di categoria del sociosanitario l’hanno inviata per conoscenza anche a tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato.
Ecco la lettera di Lorefice.

Gentili Presidenti,

in risposta alla Vostra richiesta di poter assumere a termine personale medico ed infermieristico di nazionalità estera, purché operante ed iscritto negli albi professionali del Paese di provenienza, Vi evidenzio come questa procedura era limitatamente prevista per le strutture pubbliche.

Infatti l’articolo 13 del decreto legge 18/2020 (L. n. 27/2020) consentiva, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell’Unione europea o in Stati terzi, l’esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero. A tal proposito le regioni e le province autonome possono procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell’emergenza epidemiologica.
Inoltre era stato consentito alle pubbliche amministrazioni, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 di assumere, per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, anche i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.

Tuttavia l’art. 4, comma 8-sexies del decreto legge n. 183 del 2020 *** decreto proroga termini convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) ha sostituito integralmente il predetto articolo 13, ed ha prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, ha compreso nelle deroghe anche la qualifica di operatore socio sanitario conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive Ue. Inoltre l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è adesso consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19.
Infine, la possibilità di procedere all’assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19.

Sperando di aver risposto esaustivamente alle Vostre richieste e rimanendo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, Vi porgo i miei più cordiali saluti.

Marialucia Lorefice – Presidente Commissione Affari Sociali della Camera

Uneba ringrazia l’on.Lorefice per la risposta di chiarimento, segno dell’attenzione del Parlamento al settore sociosanitario ed alle persone fragili di cui ci prendiamo cura.

Quanto scrive l’on.Lorefice è senza dubbio una buona notizia per gli enti Uneba. Visto che in Italia è grande la carenza di infermieri e spesso è difficile anche reperire operatori sociosanitari, la possibilità di assumere anche dall’estero aiuta gli enti Uneba ad avere il personale necessario a garantire alle persone fragili l’assistenza di cui hanno bisogno. E a non dover chiedere troppi sacrifici, nell’articolazione dei turni, al personale già in servizio, a cui ribadiamo ancora una volta il ringraziamento per la dedizione di questo anno difficile.

Naturalmente, nella scelta e nell’assunzione del personale, tanto in Italia quanto all’estero, Uneba raccomanda sempre agli enti la massima attenzione alla qualità professionale ed umana delle donne e degli uomini a cui si affida il delicato compito di assistere anziani non autosufficienti, persone con disabilità, minori con difficoltà famigliari, sofferenti psichici…

 

Art. 4, comma 8-sexies del decreto legge n. 183 del 2020 ***

8-sexies. L’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’
sostituito dal seguente:
“Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per
l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione). – 1.
Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e’ consentito l’esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono
esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale,
anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purche’
impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la
professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica
professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive
dell’Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di
un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle
regioni e alle province autonome, che possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli
articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle
dipendenze della pubblica amministrazione nonche’ presso strutture
sanitarie private autorizzate o accreditate, purche’ impegnate
nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie
e della qualifica di operatore socio-sanitario e’ consentita, in
deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea,
titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere
attivita’ lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”.
8-septies. All’articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: “del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” sono sostituite dalle seguenti:
“del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183”;
b) al comma 4-duodecies e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Per gli anni 2020 e 2021, il credito d’imposta di cui al
primo periodo e’ attribuito, alle medesime condizioni ivi previste,
anche nell’ambito delle attivita’ istituzionali esercitate in regime
d’impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.

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