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La manovra economica proroga al 2012 la decontribuzione e la detassazione. Ma non spiega come.

Il decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (si tratta della manovra economica estiva), prevede anche per l’anno 2012 la possibilità di detassare parzialmente e assoggettare a sgravio contributivo gli emolumenti che verranno erogati ai dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali (sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tuttavia le condizioni di sgravio – sia fiscale che contributivo – non sono ancora note e verranno successivamente definite.

Sarà anche da verificare se gli elementi retributivi accessori già individuati per il 2011 come suscettibili di fruire della tassazione agevolata potranno essere confermati anche per il 2012, nonché se gli accordi territoriali o aziendali raggiunti nel 2011 saranno prorogati ovvero ne sarà richiesto un formale rinnovo.

Dovranno altresì essere precisati i seguenti altri aspetti:

  • requisito reddituale del lavoratore per accedere al beneficio fiscale (in particolare se verrà confermato il limite di reddito di lavoro dipendente di 40.000 euro annui)
  • misura della tassazione agevolata (in particolare se verrà confermata l’ aliquota del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali )
  • limite della retribuzione, erogata per i fini sopra indicati, assoggettabile al beneficio fiscale (in particolare se verrà confermato il limite di 6.000 euro annui)
  • misura dello sgravio contributivo (in particolare: se verrà confermato lo sgravio di 25 punti percentuali per il datore di lavoro e dell’intera aliquota contributiva a carico del lavoratore)
  • fissazione del limite della retribuzione da assoggettare al beneficio contributivo (per le erogazioni del 2009 il limite è stato del 2,50% della retribuzione annua del lavoratore, da intendersi quella imponibile contributivamente – mentre per il 2010 il limite e le modalità di accesso al beneficio non sono ancora stati definiti)
  • se il contratto o l’accordo collettivo territoriale o aziendale debba essere depositato presso la Dpl e gli enti previdenziali
  • quale documentazione sarà da conservare o utilizzare per provare che si sono verificate le condizioni necessarie per l’applicazione del beneficio fiscale (se continuerà, per esempio, ad essere sufficiente attestare finalità e condizioni nella certificazione Cud).

Entro il 31 dicembre 2011, il Governo è impegnato a determinare e regolamentare la misura delle agevolazioni sopra indicate, nel rispetto della copertura finanziaria che verrà individuata con la legge di stabilità, comprese le relative condizioni per il riconoscimento del beneficio.

In tema di detassazione:

  • qui gli accordi 2011 tra Uneba e sindacati
  • qui la circolare dell’Agenzia delle Entrate che concede tempo fino al 16 dicembre (anziche’ il 1 agosto) per mettersi in regola nell’applicazione della detassazione 2011, possibile solo dal giorno successivo alla firma degli accordi (come quelli di Uneba) e non da inizio 2011

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