Il rischio collegato allo stress da lavoro è individuato nel decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicurezza), che riformula tutta la normativa relativa alla sicurezza del lavoro.
La scadenza per effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato era inizialmente prevista per il 1° agosto 2010; successivamente il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2010.
Il decreto introduce l’obiettivo del “benessere lavorativo”, tanto che all’art. 2, lettera o) precisa che per salute s’ intende “lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. Non si poteva dubitare che quest’obbligo per gli Stati di garantire la felicità traesse origine dalla cultura edonistico -relativista europea. Ed infatti il decreto legislativo 81/08 recepisce, in questa materia, i contenuti dell’Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro dell’ 8 ottobre 2004.
Nel frattempo sono state diramate dal Ministero del Lavoro le linee-guida per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, elaborate dall’apposita Commissione.
Chi fa la valutazione del rischio e come
Gli Enti Uneba dovranno procedere alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato mettendo in moto una sinergia.
La valutazione dovrà infatti essere eseguita da un team composto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I fattori da valutare sono i seguenti:
Non possono sfuggire, all’esame di questi fattori, gli aspetti di ambiguità e di possibile strumentalizzazione. Vedasi, ad esempio l’insufficiente “carriera”, le mancate promozioni, i carichi di lavoro (quelli eccessivi e persino quelli scarsi), la bassa retribuzione, gli orari rigidi, il lavoro a turni, l’alterazione dei ritmi sociali…
Gli Enti dovranno, da un lato, affrontare seriamente la questione, ma anche guardarsi le spalle. A questo fine, forniamo una prima indicazione che i responsabili della prevenzione e protezione faranno bene a mettere sul tavolo a scanso di strumentalizzazioni:
nel settore Uneba l’orario di lavoro non è fattore di rischio.
Infatti:
- Il settore adotta un orario di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva.
- L’orario contrattuale è di 38 ore settimanali.
- Considerate ferie, R.o.L. e festività l’orario medio è di 33 ore settimanali.
Non sono considerate nel predetto calcolo le assenze per:
- malattia
- infortunio
- maternità
- congedi parentali
- riposi giornalieri entro il primo anno del bambino
- malattia del bambino
- congedi matrimoniali
- aspettative speciali
- assistenza a figli o parenti
- assistenza a portatori di handicap
- tossicodipendenza ed alcoldipendenza
- studio e formazione
- funzioni elettorali
- donazioni di sangue e midollo
- assemblea e sciopero
- permessi sindacali.
Ciò premesso, ogni lavoratore del settore dedica mediamente al lavoro il 20% del suo tempo e riposa per Il restante 80%.
Di conseguenza l’orario di lavoro, negli Enti Uneba, non può essere considerato fattore di rischio da stress.
Infatti l’80% di riposo è congruo al recupero di qualsiasi stress collegato al restante 20% di lavoro.
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