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Stress lavoro-correlato – Nemmeno lo stress da “status professionale” può costituire fattore di rischio se viene correttamente applicato il Ccnl Uneba

Ecco un secondo approfondimento sullo stress lavoro-correlato. Abbiamo già esaminato l’orario di lavoro, che nel settore Uneba non può essere considerato “stressante”, posto che rappresenta solo il 20% del tempo totale che, nella media, il lavoratore ha a sua disposizione.

Ricordiamo anche che il rischio legato allo stress da lavoro è previsto dal decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla sicurezza). La scadenza per effettuare la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato era inizialmente prevista per il 1° agosto 2010; successivamente il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2010. Quindi siamo già a regime. Come spiegavamo, il Ministero del Lavoro ha emesso una direttiva contenente le linee-guida elaborate dall’apposita Commissione, e la valutazione del rischio dovrà essere fatta da un team interno all’ente Uneba: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE

INCERTEZZA PERSONALE NEL CONTESTO LAVORATIVO: SOLO SITUAZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE

Ci chiediamo subito se, nel settore Uneba, possano essere presenti “strutturalmente” situazioni di incertezza personale che coinvolgano il singolo lavoratore e siano tali da determinare uno stato d’ansia che possa farlo cadere vittima di un infortunio, a prescindere dalle difficoltà generali che coinvolgono l’intera società in funzione di una situazione di crisi economica dalla quale il Paese sta tentando di uscire.

Le situazioni di “incertezza” in cui il lavoratore può versare sono del tutto specifiche e transitorie.

Durante il periodo di prova

Si tratta di una ineliminabile condizione universalistica che, tuttavia, non riguarda in modo specifico lo “status professionale”, bensì la continuità dello stesso rapporto di lavoro nel suo complesso. Anzi, anche durante il periodo di prova il livello di inquadramento (e quindi il livello retributivo) saranno comunque connessi oggettivamente alle mansioni esercitate.

In fase di sostituzione di mansioni superiori

In questo caso vi sono tre mesi di “incertezza”, durante i quali il datore di lavoro può “tornare indietro” sulle sue decisioni e riportare il lavoratore alle sue originarie mansioni. Tuttavia, decorsi i tre mesi, la situazione si consolida e la semplice differenza paga fino ad allora corrisposta si trasforma in superiore livello di inquadramento.

Nell’esercizio di funzioni temporanee di coordinamento

Laddove si rendesse necessario introdurre una funzione di coordinamento, il Contratto collettivo Uneba offre una doppia possibilità. Qualora si preveda una soluzione stabile, la posizione di coordinamento verrà inquadrata ad un livello superiore a quello del gruppo delle posizioni coordinate.

Diversamente la funzione di coordinamento potrà essere attribuita “pro tempore” ed in modo rotatorio a ciascuno dei componenti del gruppo coordinato. In questo caso il livello di inquadramento resta invariato e la funzione di coordinamento fornita temporaneamente viene compensata mediante un “salario accessorio” espressamente previsto dal contratto collettivo. E’ in questa fase che, in teoria, si può ingenerare nel singolo dipendente una aspettativa dall’esito incerto.

SVILUPPO DI CARRIERA

Andiamo ora ad esaminare il fattore specifico “Sviluppo di carriera” allo scopo di accertare se, salvo situazioni del tutto particolari, nel settore Uneba possano sussistere strutturalmente le condizioni di “incertezza o blocco di carriera ed insufficiente accesso a promozioni”, ipotesi alle quali si riconnetterebbe uno stato di stress capace di causare insicurezza nel lavoro.

Il personale alle dipendenze degli enti Uneba viene inquadrato sulla base del Contratto collettivo di lavoro settoriale che detta regole molto semplici e chiare in materia. Il sistema non prevede opzionalità né discrezionalità. L’inquadramento non è frutto di una decisione soggettiva parte di livelli superiori, né è subordinato a valutazioni soggettive o verifiche da parte di funzioni gerarchiche, ma è basato esclusivamente su condizioni oggettive. Tali sono:

 

  • le mansioni effettivamente affidate a ciascun lavoratore;-
  • il titolo di studio o qualifica professionale posseduta dal lavoratore;
  • il nesso oggettivo tra i due predetti fattori

Per il resto, tutto è chiaro e trasparente fin dall’inizio del rapporto lavorativo. Il CCNL Uneba prevede una fascia direttivo -amministrativa, una fascia di “professional” (infermiere professionale, assistente sociale, educatore professionale, fisioterapista ecc.), una fascia per gli operatori di assistenza ed infine quella degli “ausiliari”. Il sistema è estremamente semplice, oggettivo e trasparente, onde sono da escludere stati d’ansia derivanti da deluse aspettative di carriera o insufficiente accesso alle promozioni, poiché l’inquadramento di ciascun lavoratore è del tutto improntato alla certezza del diritto ed alla mansione di lavoro oggettivamente considerata.

Anche i premi di produttività, ovvero le erogazioni variabili collegate alla qualità del servizio, laddove in atto, sono generalmente ancorati a parametri oggettivi, quali le presenze, i richiami in servizio, le reperibilità, le sostituzioni, l’assenza di sanzioni disciplinari ecc.

Dove non vi è soggettività, non vi è arbitrarietà. Peraltro è stato lo stesso legislatore a farsi carico di introdurre, in questa materia, idonei ansiolitici. L’art. 2103 del Codice Civile proibisce infatti il declassamento ed il demansionamento del lavoratore. Dunque, se vi saranno movimenti, andranno comunque in direzione migliorativa. Male che vada, si resta dove si è. Senza incertezze né ambiguità circa i propri diritti.

Le ansietà legate ad aspettative di carriera sono ipotesi immaginate per contesti diversi, più strutturati, più gerarchizzati, probabilmente meno direttamente responsabilizzati rispetto al risultato, con blandi carichi di lavoro: in altre parole, contesti ove si abbia, durante il lavoro, sufficiente tempo libero per pensare alle proprie personali insoddisfazioni.

Tutto ciò non attiene ad una attività come quella degli Enti Uneba, ove il servizio assistenziale deve essere dato alla persona a cui serve e nel momento in cui serve. Lo stress da carriera, nella situazione data, non trova molto spazio. Gli esperti e gli analisti dovranno farsene una ragione.

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Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita sull’applicazione del contratto Uneba: è necessario inviare il proprio quesito a sail@uneba.org. Come da Regolamento Uneba, non sarà data risposta a quesiti provenienti da singoli lavoratori.

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